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Criptovalute

Stablecoin USDC, dal 12 novembre cambia la vigilanza europea: cosa prevede il regolamento MiCA

  • Novembre 3, 2026
  • 7 min read
Stablecoin USDC, dal 12 novembre cambia la vigilanza europea: cosa prevede il regolamento MiCA

Dal 12 novembre 2026 l’Autorità bancaria europea (EBA) assumerà nuove responsabilità dirette nella supervisione di USDC, la stablecoin legata al dollaro statunitense emessa nell’Unione europea da Circle Internet Financial Europe SAS. La decisione, annunciata il 14 ottobre, segna un passaggio nell’applicazione del regolamento MiCA, che disciplina i mercati delle cripto-attività e introduce obblighi specifici per gli emittenti di token utilizzati come rappresentazione digitale di una valuta.

USDC è il primo token di moneta elettronica classificato come significativo nell’Unione europea. Secondo i dati comunicati dall’EBA, al momento della decisione risultavano notificati nell’UE 45 e-money token, indicati con la sigla EMT. La classificazione attribuita a USDC comporta un rafforzamento della supervisione prudenziale, ma non modifica automaticamente il funzionamento della criptovaluta, le condizioni dei wallet o le modalità con cui viene trasferita tra utenti.

La novità relativa alla stablecoin USDC e vigilanza europea riguarda soprattutto la distribuzione delle competenze tra l’autorità bancaria dell’Unione e l’organismo di controllo francese che già supervisiona l’emittente.

Perché USDC è stata classificata come significativa

USDC appartiene alla categoria delle stablecoin progettate per mantenere un valore stabile rispetto a una valuta ufficiale. Nel suo caso il riferimento è il dollaro statunitense, con un rapporto nominale di un USDC per un dollaro.

Il regolamento europeo 2023/1114, conosciuto come MiCA, distingue i token di moneta elettronica da altre categorie di cripto-attività. Gli EMT fanno riferimento al valore di una singola valuta ufficiale e sono soggetti a disposizioni che riguardano l’emissione, il rimborso e la tutela dei possessori.

La classificazione come significativo dipende da criteri stabiliti dalla normativa. L’articolo 56 rinvia ai parametri dell’articolo 43, che comprendono il numero dei possessori, il valore dei token emessi, i volumi delle transazioni, la dimensione internazionale delle attività e il grado di interconnessione con il sistema finanziario.

Tra le soglie quantitative previste figurano oltre 10 milioni di possessori, un valore superiore a 5 miliardi di euro per i token o le riserve e determinate soglie relative alle transazioni giornaliere. La normativa considera anche fattori qualitativi.

La significatività richiede il soddisfacimento di almeno tre criteri, valutati secondo le procedure e i periodi di osservazione previsti da MiCA.

L’EBA ha accertato che USDC soddisfa i requisiti per questa classificazione, senza specificare nel comunicato del 14 ottobre quali singoli indicatori abbiano determinato il risultato. Non sarebbe quindi corretto attribuire la decisione a una particolare soglia numerica senza ulteriori elementi documentali.

Dal 12 novembre la supervisione sarà condivisa tra EBA e autorità francese

Il cambiamento più concreto riguarda l’assetto dei controlli. Attualmente Circle Internet Financial Europe SAS è sottoposta alla vigilanza dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’autorità francese competente per la supervisione prudenziale di banche e assicurazioni.

Dal 12 novembre alcune responsabilità passeranno direttamente all’EBA, mentre altre resteranno all’ACPR.

L’autorità europea supervisionerà gli aspetti relativi ai fondi propri, alle riserve di attività, ai requisiti di liquidità e ai piani di risanamento e rimborso. Sono ambiti che incidono sulla capacità dell’emittente di rispettare gli obblighi finanziari assunti nei confronti dei possessori dei token.

L’ACPR manterrà invece competenze riguardanti la governance, le partecipazioni qualificate, la valutazione dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, l’esternalizzazione delle attività e la gestione dei conflitti di interesse.

La distinzione è essenziale per interpretare correttamente il rapporto tra stablecoin USDC e vigilanza europea. L’ingresso dell’EBA nella supervisione diretta non determina il trasferimento integrale delle competenze dall’autorità nazionale a quella comunitaria.

MiCA prevede inoltre collegi di supervisione destinati a favorire lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le autorità interessate. Il modello riconosce che un token utilizzato su scala internazionale può generare rischi difficili da valutare esclusivamente attraverso il controllo nazionale.

Riserve, liquidità e fondi propri: quali controlli diventano centrali

Le stablecoin collegate a una valuta presentano una caratteristica particolare: il loro utilizzo presuppone che l’emittente possa sostenere gli obblighi di rimborso anche quando numerosi possessori chiedono contemporaneamente di convertire i token.

La solidità delle riserve assume quindi un ruolo determinante.

MiCA stabilisce requisiti sulla costituzione, composizione, custodia e gestione delle attività destinate a sostenere il valore dei token. Per gli EMT significativi emessi da istituti di moneta elettronica si applicano inoltre specifiche disposizioni prudenziali rafforzate.

L’articolo 58 richiama obblighi relativi alla gestione delle riserve, alla loro custodia e agli investimenti consentiti. Prevede anche verifiche indipendenti periodiche, con una frequenza semestrale nei termini stabiliti dalla normativa.

I fondi propri costituiscono invece una componente patrimoniale dell’emittente destinata ad assorbire eventuali perdite. Non devono essere confusi con le riserve utilizzate per sostenere gli obblighi collegati ai token in circolazione.

La liquidità riguarda la disponibilità di risorse rapidamente utilizzabili per soddisfare le richieste di rimborso. Un patrimonio composto da attività finanziarie apparentemente solide potrebbe infatti presentare difficoltà se queste non fossero liquidabili nei tempi necessari.

La disciplina europea contempla anche prove di stress, attraverso le quali vengono valutati scenari avversi e possibili tensioni finanziarie.

L’EBA ha sviluppato norme tecniche e orientamenti specifici su questi aspetti, compresi i requisiti patrimoniali aggiuntivi e le politiche di gestione della liquidità.

Per la stablecoin USDC e vigilanza europea, il passaggio del 12 novembre significa dunque concentrare a livello comunitario il controllo su rischi che potrebbero interessare operatori e possessori distribuiti in più Stati membri.

Classificazione significativa e autorizzazione sono due procedimenti diversi

Un elemento da chiarire riguarda la posizione giuridica di Circle Internet Financial Europe SAS.

La società dispone già di un’autorizzazione francese come istituto di moneta elettronica. L’attività europea di emissione di USDC e della stablecoin denominata in euro EURC è iniziata nel luglio 2024, dopo il completamento delle procedure regolamentari necessarie.

L’autorizzazione dell’emittente e la classificazione del token rispondono a finalità differenti.

La prima riguarda i requisiti che un soggetto deve rispettare per esercitare l’attività. La seconda determina, sulla base delle caratteristiche e della rilevanza del token, ulteriori obblighi e uno specifico assetto di supervisione.

MiCA stabilisce che gli e-money token possano essere offerti al pubblico nell’Unione da soggetti autorizzati come enti creditizi o istituti di moneta elettronica, nel rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alla documentazione informativa.

La decisione del 14 ottobre non rappresenta quindi una nuova autorizzazione europea concessa a Circle né una certificazione che escluda qualsiasi rischio finanziario.

La classificazione significativa comporta obblighi di vigilanza rafforzati, mentre la stabilità effettiva del token continua a dipendere dalla gestione delle riserve, dalla situazione dell’emittente e dalle condizioni di mercato.

Cosa cambia per wallet, exchange e possessori di USDC

La questione della stablecoin USDC e vigilanza europea interessa anche gli utilizzatori che conservano token attraverso wallet digitali o li scambiano sulle piattaforme specializzate.

La decisione dell’EBA, tuttavia, non introduce di per sé nuove procedure per trasferire USDC, non impone automaticamente la sostituzione dei wallet e non determina una modifica generalizzata delle commissioni applicate dagli operatori.

Le condizioni di accesso ai servizi dipendono dalle rispettive piattaforme, dai contratti e dalle norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Occorre inoltre distinguere il diritto al rimborso previsto dal quadro normativo dalle operazioni di compravendita effettuate su un exchange. Il prezzo di mercato di una stablecoin può discostarsi temporaneamente dal valore nominale, mentre l’effettivo esercizio del rimborso segue le disposizioni applicabili e le relative condizioni operative.

La documentazione europea di USDC disciplina i diritti dei possessori e le procedure di rimborso. La maggiore intensità della vigilanza prudenziale non elimina i rischi tecnologici, quelli connessi alla custodia delle chiavi private o le eventuali difficoltà operative dei fornitori di servizi.

Il nuovo regime rappresenta comunque un precedente nella regolamentazione europea delle stablecoin. La valutazione di significatività non è definitiva: l’articolo 56 di MiCA prevede che l’EBA riesamini annualmente la classificazione, utilizzando le informazioni disponibili e le segnalazioni delle autorità competenti.

Per la stablecoin USDC e vigilanza europea, questo significa che il livello di supervisione resterà collegato all’evoluzione delle dimensioni, dell’utilizzo e dei rischi del token, secondo criteri regolamentari soggetti a verifiche periodiche.

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